Art. 1.
(Progetti regionali di promozione turistica).

      1. Nell'ambito della valorizzazione dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni elaborano ogni anno progetti di valorizzazione turistica, in ambito regionale o interregionale, finalizzati soprattutto ad accrescere l'afflusso di turisti dall'estero. Tali progetti possono accedere a finanziamenti straordinari da parte di un apposito fondo speciale costituito presso il Ministero delle attività produttive dell'importo di 20 milioni di euro per il 2006 e che, per gli anni successivi, è quantificato in sede di legge finanziaria.
      2. Il Ministro delle attività produttive, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per la ripartizione di tale fondo il cui obiettivo strategico è l'attrazione di nuovi flussi turistici dall'estero.
      3. Il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo applicando i criteri di cui al comma 2.